Press "Enter" to skip to content

UNA SENTENZA GIA’ SCRITTA

Da pochi minuti la Corte di Appello Sportiva di Appello Nazionale I Sezione composta dal Vice Presidente Lorenzo Attolico, Maurizio Borgo, Alfredo Maria Becchetti e Franco Granato si è espressa sul reclamo proposto dalla Roma avverso la decisione del Giudice Sportivo di infliggere lo 0-3 a tavolino a seguito del noto pasticciaccio sul caso Diawara.

L’esito era da considerarsi scontato allorquando il Presidente della stessa I Sezione della Corte di Appello adita si era improvvidamente pronunciato ad esito del ricorso preannunciato dalla società giallorossa.

Ricordiamo le parole pronunciate dal buon Sandulli nell’immediatezza dei fatti: “Verrà alla mia sezione e non posso non esprimermi che con la canzone di Battisti “Un anno di più”. Sostanzialmente Battisti in qualche modo ci consente spesso di fare delle riflessioni. Nell’ambito della canzone Battisti dice “ho un anno di più, scusa scusa se sono venuto qui questa sera, ho un anno di più da solo non riuscivo a dormire…”. Se volete ve la racconto tutta, ma il concetto è di “un anno di più”. Salvo capire se questo ci stava o non ci stava nell’elenco, questo ancora non l’ho ben compreso. Perchè i resoconti dei giornali… La Corte si è espressa soltanto in modo chiaro in una circostanza che riguardava il Sassuolo. C’era un inserimento incompleto nell’ambito dei giocatori inutilizzabili. Questo produsse la perdita della partita a tavolino. Non è un problema di vantaggio o di altre cose. Del resto le regole e le liste se le sono date le stesse società. Sono regole che vengono fuori dalle Leghe. Sono le società che stabiliscono quelle regole e bisogna che se le ricordino una volta che le hanno stabilite”.

Tali affermazioni, estremamente gravi in quanto pronunziate prima dell’emissione del provvedimento, erano da considerarsi in tutto e per tutto una vera e pietra tombale sulla vicenda giudiziaria.

Si dirà certamente che il Sandulli si è poi astenuto per motivi di opportunità e che il collegio era presieduto dal suo vice Avv. Lorenzo Attolico ma è altrettanto vero che quest’ultimo difficilmente avrebbe smentito il suo Presidente e quindi l’esito era da considerarsi scontato anche e soprattutto per questo motivo.

Se si parte da questa premessa si può comprendere poi il provvedimento che è stato emesso e di cui cerchiamo di spiegare il contenuto in estrema sintesi: il ricorso è considerato infondato ed in via preliminare la Corte adita eccepisce l’inammissibilità del mezzo istruttorio articolato dalla Roma nel suo atto introduttivo rappresentato dalla richiesta di escutere in qualità di testimone il team manager Gianluca Gombar il quale avrebbe dovuto riferire su di una circostanza ritenuta dall’Organo di Giustizia “fattuale” ovvero già provata per tabulas in quanto la stessa reclamante Roma ha ammesso di aver violato la disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 83/A del 20.11.2014 ovvero di aver erroneamente inserito Diawara nella lista degli Under 23.

Non disponiamo degli atti processuali predisposti dalla Roma e quindi non possiamo fornire valutazioni in merito a tale eccezione di inammissibilità purtuttavia non si può escludere che la prova per testi fosse volta a dimostrare quanto il Gombar fosse stato fuorviato dal colloquio con il delegato della Lega Calcio di Serie A che era impegnato, lo ricordiamo, in veste di commissario nell’incontro Fiorentina – Torino.

La Corte di Appello più volte, nell’ambito della parte motiva del provvedimento, ribadirà che la stessa Roma ha ammesso di aver violato la norma incriminata ma sommessamente ci permettiamo di sottolineare che se anche non lo avesse fatto la circostanza era da considerarsi in ogni caso pacifica ed anche in questo frangente già provDecisione del Collegio di Garanziaata per tabulas.

Veniamo ora al cuore del provvedimento rappresentato dal precedente richiamato dall’organo di giustizia adito rappresentato dalla Decisione 030 del 18.10.2016.

Ebbene, tale sentenza è relativa alla famosa partita tra Sassuolo e Pescara disputatasi il 28 Agosto del 2016 ed al caso Ragusa che è completamente distinto e diverso dalla questione trattata nella sentenza in commento.

Ricordiamo infatti che nel caso richiamato dalla Corte di Appello Sportiva il calciatore Ragusa non avrebbe potuto in ogni caso disputare il match mentre nel caso che ci occupa i 4 slot per over 23 erano tutti disponibili e quindi il buon Diawara era nelle condizioni giuridiche di poter disputare la partita contro il Verona.

Del resto, lo stesso Presidente Sandulli aveva già fatto riferimento nella sua improvvida (in tutti i sensi) intervista al caso Ragusa e pertanto il Collegio si è pienamente allineato alle direttive dello stesso.

La decisione richiamata dal Giudice di secondo grado fu inoltre confermata dalla Decisione del Collegio di Garanzia.

La Corte d’Appello, alla pagina 4 del provvedimento in commento, statuisce che l’”alert” generato dal sistema informatico della Lega di serie A avrebbe dovuto indurre la società reclamante alla massima cautela: tale statuizione può sicuramente trovare il nostro plauso ma non abbiamo, lo si ribadisce, al momento, contezza degli atti processuali predisposti dall’Avv. Conte nell’interesse della Roma per poter confutare tale aspetto.

Non si può escludere, difatti, che la stessa Roma, pel tramite del suo team manager, abbia invece riscontrato tale “alert” attraverso un contatto teso ad ottenere un chiarimento dal delegato della Lega Calcio di Serie A e non si può escludere altresì che la prova per testi articolata nell’atto introduttivo del giudizio fosse volta proprio a dimostrare che tale riscontro vi era stato e che ad esito di tale riscontro fosse stata concessa una sorta di “via libera”.

Ultimo aspetto del provvedimento relativo alla sua parte motiva riguarda una sentenza del Consiglio di Stato e precisamente la n. 5514/2013 che è stata depositata dalla difesa della Roma in prossimità dell’udienza e che avrebbe legittimato la società giallorossa a richiedere la sospensione del procedimento in attesa di conoscere un parere da parte della Sezione Consultiva della Corte di Appello Federale la quale può essere considerata una sorta di Corte Costituzionale del calcio ovvero un organismo chiamato ad interpretare le norme statutarie e federali.

Secondo la Corte di Appello tale organismo non ha potere giurisdizionale ma può intervenire solo ed esclusivamente allorquando la questione non sia all’esame di altri organi di giustizia sportiva ed inoltre il parere può essere fornito solo in presenza di una richiesta del Presidente Federale.

Non abbiamo argomentazioni da opporre sul punto ma una valutazione conclusiva su tutta la vicenda risulta necessaria e non possiamo esimerci dal fornirla: ciascuno di noi, sulla scorta del dettato costituzionale che è la Legge fondamentale del nostro paese, ha diritto ad un processo in cui il Giudice sia terzo ed imparziale sotto tutti i punti di vista e nel caso della Roma così non è stato perché il Presidente della I Sezione della Corte di Appello Sportiva si era già espresso ed in maniera estremamente chiara e netta sull’esito del giudizio attraverso affermazioni che il Collegio giudicante ha fatto proprie.

Sandulli aveva parlato della famosa sentenza sul caso Sassuolo – Pescara preannunciando altresì un rigetto e così è stato.

Per poter fornire un giudizio tecnico più appropriato sull’intera vicenda dovremmo conoscere tutti gli atti depositati dalla Roma pel tramite del suo ottimo Avvocato Conte ma non avendo cognizione di essi non possiamo fare altro che commentare l’esito scontato di una vicenda che non è stata trattata con la dovuta serietà e correttezza.

Comments are closed.